Confidentiality Guaranteed
Confidentiality Guaranteed

La sentenza n. 31178/24 della Cassazione del 30 lugio, ha chiarito in via definitiva il reato da poter contestare all’ex coniuge ed ex convivente nel momento in cui proseguono le azioni violente dopo la fine della convivenza, ponendo un confine tra il reato di stalking e di maltrattamenti in famiglia.
L’imputato, nel caso in oggetto, ha posto in essere diverse minacce, atti persecutori e intimidatori in seguito alla fine della convivenza more uxorio, tali da indurre nel soggetto offeso uno stato di paura e di ansia, e quindi un profondo timore per la propria incolumità.
Nello specifico, l’imputato compiva atti minacciosi nei confronti della vittima e, nonostante lei avesse bloccato il suo numero, l’uomo si presentava continuamente davanti l’abitazione – nella quale viveva con il figlio – urlando e minacciando la donna con un coltello e pronunciando “devo ucciderti”.
Nei confronti dell’imputato, dopo essere stato arrestato in flagranza con l’accusa di stalking, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno, attraverso l’ordinanza del 13 marzo 2024, ha deciso di applicare la custodia cautelare in carcere. Tramite la sentenza del GIP, la difesa ha proposto il riesame dell’istanza che è stata accolta solo parzialmente, previa riqualificazione del delitto ex art. 612-bis cod. pen. nel reato ex art. 572 cod. pen.
La difesa dell’imputato ha ricorso all’ordinanza del Tribunale del riesame per vizio di motivazione e violazione di legge, facendo riferimento ai motivi che avevano condotto alla conferma della custodia cautelare.
La Corte Suprema ha ritenuto fondato il ricorso. In particolare, si è preso in considerazione un ulteriore procedimento nei confronti dell’uomo, per aver svolto atti di maltrattamento con condotte reiterate verso la propria convivente, sottoponendola, nel corso del 2023, ad atti di violenza fisica e psicologica, così da renderle intollerabile la vita in comune e da portare alla cessazione della convivenza dal dicembre 2023.
Pertanto per gli Ermellini è configurabile l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano compiute dopo la cessazione della convivenza more uxorio.
Solo nel caso di separazione fra persone legate da vincolo matrimoniale è ancora configurabile il reato di maltrattamenti nei confronti del coniuge, sorte in ambito domestico ma commesse anche dopo la separazione di fatto o legale. Ed infatti il coniuge rimane “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla interrotta convivenza.
La separazione è, invero, condizione che non rimuove lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma non da quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione.
In base ai principi di diritto richiamati dalla Cassazione, la condotta contestata non poteva essere ricondotta nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen., essendo stati l’indagato e la parte offesa legati da un rapporto more uxorio, cessato al momento del verificarsi dei fatti.
L’ordinanza impugnata è stata, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Salerno, per valutare l’eventuale sussistenza degli estremi del reato di stalking e rivalutare l’adeguatezza della misura cautelare applicata. Pertanto per la corretta qualificazione della condotta aggressiva realizzata dopo la cessazione di una relazione, occorrerà valutare se l’autore e la vittima convivano o se fossero, sposati e, in seguito, separati.
Per tale ragione si può ricorrere all’aiuto di un’agenzia investigativa, la quale può svolgere un ruolo cruciale nella raccolta di prove effettuando attività di:
– Contro pedinamento della vittima, per verificare la reiterazione della presenza e degli atti persecutori dello stalker;
–Pedinamento e monitoraggio dello stalker;
-Indagini OSINT e SOCMINT, per la raccolta di tutti gli elementi utili a dimostrare l’illecito;
–Analisi forense dei dispositivi digitali per permettere la cattura delle informazioni che vengono cristallizzate nel tempo tramite software specifici.
–Coordinazione con le autorità competenti;
-Testimonianza in Tribunale, se necessario, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo.
Fonte: dinellalex;
