Confidentiality Guaranteed
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Il 14 dicembre 2027 entrerà in vigore il blocco europeo sulla vendita e l’esportazione di merci realizzate tramite lavoro forzato, una misura che colpirà anche le scorte già presenti nei magazzini; solo i prodotti che hanno già raggiunto l’utilizzatore finale rimarranno esclusi dal blocco. La Commissione europea ha diffuso le linee guida sull’applicazione del Regolamento Ue 2024/3015, che vieta l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’Unione, oltre all’esportazione, dei prodotti ottenuti mediante lavoro forzato. Il provvedimento spiega il perimetro degli operatori e delle merci interessate, i criteri per valutare i rischi e le conseguenze delle eventuali violazioni, ma ribadisce anche un incremento dei controlli, delle verifiche e lo stop alle merci non conformi lungo le filiere produttive.
Prodotti
La disciplina si applica a qualsiasi prodotto, senza distinzione di settore o provenienza geografica, quando il lavoro forzato sia stato utilizzato nell’estrazione, nella raccolta, nella produzione o nella fabbricazione. Il rischio può riguardare anche una materia prima, un componente, un prodotto intermedio o una singola fase della lavorazione. La definizione richiamata è quella della Convenzione OIL n. 29 del 1930: si tratta di un’attività imposta sotto minaccia di una pena e senza consenso volontario. La norma impone un obbligo di risultato: la conformità del prodotto deve essere garantita a prescindere dalla correttezza delle procedure interne adottate dalle aziende.
Il settore del commercio elettronico rientra pienamente nel perimetro della norma. Per identificare le violazioni online, le autorità valuteranno indicatori specifici come la lingua utilizzata, la valuta di pagamento, l’area di spedizione e il dominio di registrazione del sito. In questi casi, le autorità potranno intervenire sull’offerta prima ancora che la merce entri fisicamente nel mercato UE.
Operatori
Tra i soggetti coinvolti rientrano produttori, fabbricanti, importatori, distributori, esportatori e operatori dell’e-commerce. Il regolamento riguarda infatti chiunque immetta o metta a disposizione merci sul mercato dell’Unione oppure le esporti, compresa la vendita a distanza destinata a consumatori situati nell’Ue. Le linee guida sottolineano che il solo fornitore diretto potrebbe non essere sufficiente per ricostruire l’origine dei materiali e individuare stabilimenti, subfornitori e diverse fasi produttive.
Le verifiche saranno svolte dalla Commissione o dalle autorità nazionali competenti, a seconda che il rischio riguardi un Paese terzo o il territorio di uno Stato membro. L’approccio sarà basato sul rischio e terrà conto della gravità e della dimensione del fenomeno, dei volumi interessati e della probabilità che sia stato utilizzato lavoro forzato. La mancata collaborazione, l’invio di dati incompleti o fuorvianti e l’assenza di informazioni potranno incidere sulla valutazione, insieme a fonti esterne.
Se la violazione viene accertata, l’autorità può vietare la commercializzazione e l’esportazione dei prodotti, ordinando anche il ritiro e lo smaltimento delle merci già presenti sul mercato. Quando il lavoro forzato riguarda soltanto una componente sostituibile, può essere possibile rimuoverla e sostituirla con una parte conforme. Gli Stati membri dovranno inoltre prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per gli operatori che non rispettano le decisioni delle autorità.
Le linee guida dedicano particolare attenzione ai controlli alla frontiera. Le autorità doganali non dovranno accertare l’eventuale ricorso al lavoro forzato, ma applicheranno le decisioni adottate dalla Commissione o dalle autorità nazionali. In presenza di un prodotto potenzialmente collegato a un divieto, potranno sospendere lo svincolo per l’immissione in libera pratica o per l’esportazione, mantenendo la merce sotto controllo e informando l’autorità competente.
Gli Stati membri hanno tempo fino al 14 dicembre 2026 per notificare alla Commissione le proprie norme sanzionatorie nazionali, in conformità con l’articolo 37, paragrafo 3. Le linee guida presentano due percorsi differenti per quantificare le penalità: una basata sul valore dei prodotti e l’altra calcolata sul fatturato globale annuo dell’impresa. Questa seconda opzione permette di colpire duramente le aziende in base alla loro dimensione economica totale.
In vista del 2027 le imprese dovranno quindi mappare la catena di approvvigionamento, graduare i controlli, raccogliere informazioni sui fornitori e sull’origine delle materie prime, assicurare una tracciabilità delle verifiche svolte, valutare i rischi lungo tutta la supply chain, preparare piani di conformità prima dell’entrata in vigore del regolamento.
A fronte di questo nuovo scenario, il regolamento non impone alle imprese un sistema specifico di due diligence sul lavoro forzato, ma le linee guida considerano questa attività uno strumento importante per individuare e ridurre i rischi.
La nostra agenzia investigativa, infatti, può essere d’aiuto in attività come Due Diligence e controllo della filiera.
L’attività di Due Diligence rappresenta uno strumento concreto di prevenzione, consentendo di ridurre i rischi economici, legali e reputazionali e di affrontare qualsiasi trattativa con informazioni complete e attendibili. Inoltre, effettuare delle indagini preventive, oltre a consentire di individuare e mitigare i rischi, può rappresentare un valido elemento di tutela per dimostrare il buon operato della società.
Per quanto riguarda il controllo della filiera, sono previste attività investigative riguardanti:
– Affidabilità dei fornitori: verificare la loro affidabilità, mediante la raccolta di informazioni ufficiali e ufficiose, prima della conclusione di un accordo.
– Conformità al D.Lgs. 231/2001: screening dei fornitori e partner, per una valutazione della loro affidabilità e modus operandi, e per assicurarsi che non siano coinvolti nei reati previsti dal Dlgs.231/01, sia in un’ottica preventiva che a posteriori, per evitare sanzioni e minimizzare il rischio.
– Possibile rilevazione di subappalti non dichiarati e non in regola, mediante attività di monitoraggio dei soggetti coinvolti.
– Conferma della qualità del prodotto: effettuare indagini approfondite per verificare che i vostri fornitori rispettino i rigorosi standard di qualità richiesti.
– Valutazione ESG: analizzare i criteri ESG dei partner e fornitori, per verificare la loro conformità agli standard e alle normative, per rafforzare la catena del valore e tutelare la reputazione aziendale.
Al termine delle attività viene fornito un dossier investigativo contenente tutti gli aspetti rilevanti raccolti.
Fonte: ilSole24Ore
