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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16300 del 26 maggio 2026, ha chiarito i confini dell’obbligo di fedeltà del dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro, in particolare in relazione alla sottrazione di clientela e alla sua autonomia rispetto alla concorrenza sleale. La Corte ha affermato la responsabilità di un lavoratore dipendente, con mansione apicale di direttore tecnico di una struttura sanitaria, che, prima di rassegnare le proprie dimissioni, aveva deviato pazienti in cura verso un centro medico concorrente.
IL CASO
La controversia derivava dalle dimissioni senza preavviso di un direttore tecnico del reparto dialisi di una struttura sanitaria. La società datrice di lavoro aveva agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita improvvisa dell’utenza, passata da 75-80 pazienti a circa una decina. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il medico dipendente, pur essendo ancora pienamente vincolato dal rapporto di lavoro, si era preventivamente attivato con una struttura sanitaria terza per concordare l’accoglienza dei pazienti che lui stesso seguiva; li aveva informati del proprio imminente trasferimento e li aveva poi invitati a proseguire le terapie presso la nuova struttura; il tutto fornendo false informazioni sul rapporto lavorativo in corso e sulla struttura.
Il punto centrale era definire se:
– lo sviamento della clientela in corso di rapporto configurasse una violazione contrattuale autonoma dell’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) o se richiedesse necessariamente la prova di concorrenza sleale (artt. 2598 e ss. c.c.);
– il mancato pagamento delle retribuzioni dal datore di lavoro potesse sospendere l’efficacia dei doveri di lealtà.
Sulla base di questi elementi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, ribadendo che il dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., integrato dai canoni di correttezza e buona fede, impone al lavoratore di astenersi da qualsiasi condotta contraria agli interessi del datore di lavoro o potenzialmente lesiva della sua sfera giuridica durante l’esecuzione del contratto.
Per configurare la violazione dell’art. 2105 c.c. non è necessario integrare gli estremi della concorrenza sleale ex artt. 2598 e ss. c.c., in quanto è sufficiente il compimento di atti preordinati volti a stornare la clientela in costanza di rapporto. Infine anche eventuali ritardi del datore di lavoro nel pagamento delle retribuzioni non giustificano la violazione del dovere di fedeltà né legittimano il dipendente a compiere atti lesivi del patrimonio aziendale prima della cessazione del rapporto.
RISPETTO DEL PATTO DI NON CONCORRENZA E IL SUPPORTO DELLE AGENZIE INVESTIGATIVE
Alla luce di questo quadro normativo e giurisprudenziale, assume un ruolo centrale la verifica concreta del rispetto del patto di non concorrenza. In questo ambito, il supporto di un’agenzia investigativa può rivelarsi determinante per il datore di lavoro che sospetti violazioni del patto da parte del dipendente.
La nostra agenzia investigativa affianca datori di lavoro e studi legali nelle attività di accertamento di eventuali violazioni del patto di non concorrenza, svolgendo indagini mirate e nel pieno rispetto della normativa vigente. Attraverso verifiche su collaborazioni con aziende concorrenti, svolgimento di attività incompatibili o utilizzo improprio di informazioni riservate, forniamo elementi probatori documentati e utilizzabili in sede giudiziaria. Un supporto investigativo qualificato consente così di tutelare concretamente gli interessi aziendali, valutare l’opportunità di azioni legali e rafforzare la posizione del datore di lavoro in caso di contenzioso.
In particolare, vengono svolte attività di:
– Pedinamento e monitoraggio, per documentare spostamenti, contatti, rapporti professionali del dipendente/agente target con competitor o clienti dell’ex datore di lavoro attraverso foto, video e relazione dettagliata;
– Raccolta di dati oggettivi anche attraverso attività di Web Intelligence OSINT o SOCMINT da poter utilizzare eventualmente in giudizio.
Fonte: saloniassociati.it; lavorosi.it
