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La Cassazione, con l’ordinanza n. 22455 del 06.08.2024, afferma che è illegittimo il licenziamento per superamento del comporto irrogato al dipendente indotto in errore dai prospetti presenze, allegati alle buste paga, riportanti un numero di assenze per malattia di molto inferiori rispetto a quelli reali.
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello accoglie la domanda, sul presupposto che il ricorrente era stato ingenerato in errore dalla società, dal momento che nei prospetti presenze allegati alle buste paga era indicato un numero di assenze per malattia di gran lunga inferiore a quelle conteggiate nella lettera di licenziamento.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, laddove non sia previsto dalla contrattazione collettiva, il datore non ha alcun obbligo di informare il dipendente dello spirare (più o meno prossimo) del periodo di comporto.
Tuttavia, continua la sentenza, la parte datoriale non deve, allo stesso tempo, indurre il lavoratore a ritenere di avere accumulato un numero di giorni di assenza per malattia di gran lunga inferiore al reale.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, è vero che – in presenza di tale circostanza – il lavoratore avrebbe potuto verificare autonomamente il numero effettivo di assenze per malattia (eventualmente accedendo al portale web dell’INPS), ma è altrettanto vero che il comportamento posto in essere dal datore non può essere considerato conforme a buona fede e correttezza.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnato recesso.
Per far fronte a queste dinamiche, le agenzie investigative possono contribuire in modo significativo alla risoluzione di questo tipo di problemi che le aziende riscontrato, togliendo ai datori di lavoro qualsiasi tipo di dubbio sui comportamenti tenuti dai propri dipendenti. In particolare, le agenzie investigative agiscono attraverso:
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in malattia;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: lavorosi.it;
