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L’ordinanza n. 13727 dell’11 maggio 2026 della Corte di Cassazione chiarisce un principio spesso frainteso da aziende e lavoratori: l’assenza per malattia non comporta necessariamente l’obbligo di restare completamente inattivi. Ciò che conta, secondo i giudici, è verificare se l’attività svolta dal dipendente sia incompatibile con la patologia dichiarata o possa compromettere il percorso di guarigione.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguarda una dipendente di una cooperativa sociale impiegata presso il CUP di un’azienda ospedaliera. Durante un periodo di malattia, la lavoratrice aveva collaborato con un’associazione socioculturale realizzando alcune brevi interviste amatoriali ai cittadini su temi di interesse pubblico.
Il datore di lavoro, venuto a conoscenza dell’attività, ha ritenuto quel comportamento incompatibile con lo stato di malattia dichiarato dalla dipendente, procedendo quindi al licenziamento disciplinare.
Secondo l’azienda, infatti, la lavoratrice avrebbe dimostrato di essere in grado di lavorare, violando gli obblighi di correttezza e buona fede e compromettendo il rapporto fiduciario. Da qui l’avvio del procedimento disciplinare culminato nel licenziamento.
Sia la Corte d’Appello sia la Cassazione hanno però giudicato illegittimo il provvedimento, evidenziando come l’attività svolta non dimostrasse né una simulazione della malattia né un concreto pregiudizio alla guarigione.
I giudici hanno sottolineato che le interviste realizzate dalla dipendente costituivano attività leggere, occasionali e prive di particolare sforzo fisico o mentale. Inoltre, non era emersa alcuna prova idonea a dimostrare la falsità dello stato patologico.
Il principio affermato dalla Suprema Corte
Con l’ordinanza n.13727/2026, la Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato: svolgere un’attività durante il periodo di malattia non costituisce automaticamente un illecito disciplinare.
Perché il licenziamento possa essere considerato legittimo, il datore di lavoro deve dimostrare concretamente che:
– la malattia fosse falsa o simulata;
– l’attività svolta fosse idonea a ritardare o compromettere la guarigione;
– il comportamento del lavoratore fosse incompatibile con le limitazioni mediche dichiarate.
La Corte ha inoltre ricordato che l’onere della prova grava interamente sul datore di lavoro, ai sensi all’articolo 5 della Legge n.604/1966. Non è quindi sufficiente documentare che il dipendente abbia svolto un’attività durante la malattia: occorre dimostrare l’effettiva incompatibilità tra quella condotta e la patologia denunciata.
Perché questa sentenza è importante per le aziende
L’ordinanza conferma che un licenziamento fondato esclusivamente sullo svolgimento di attività durante la malattia rischia di essere annullato in sede giudiziaria.
Per le aziende diventa quindi fondamentale:
– valutare attentamente la natura dell’attività svolta dal dipendente;
– acquisire elementi probatori concreti e coerenti;
– affidarsi a professionisti qualificati;
– se necessario, integrare le investigazioni con valutazioni medico-legali.
Un’indagine superficiale o basata soltanto su presunzioni può infatti esporre il datore di lavoro a contenziosi, reintegrazioni e richieste risarcitorie.
Il ruolo delle agenzie investigative
L’ordinanza assume particolare rilievo anche per il settore delle investigazioni private aziendali.
Sempre più imprese si rivolgono ad agenzie investigative per verificare eventuali abusi legati a permessi, assenze strategiche o comportamenti incompatibili con lo stato di malattia.
Tarricone Investigazioni supporta aziende e professionisti nella verifica di situazioni dubbie attraverso:
– attività di monitoraggio e pedinamento finalizzate a verificare l’effettiva compatibilità tra lo stato di malattia dichiarato e i comportamenti del dipendente, nonché ad accertare l’eventuale svolgimento di attività lavorative ulteriori;
– attività di web intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova reperibili online e sui social network.
Il materiale raccolto viene poi organizzato in un dossier investigativo dettagliato, utilizzabile anche in sede giudiziaria. Qualora necessario, gli investigatori possono inoltre testimoniare in tribunale per confermare le attività svolte e gli elementi emersi nel corso dell’indagine.
Ogni incarico investigativo viene pianificato in base alle specifiche esigenze del cliente, individuando modalità operative e tempistiche adeguate al caso concreto.
Fonti: Ordinanza n. 13727/2026; Infermieristicamente; Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
