Confidentiality Guaranteed
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Se si intende implementare un sistema di videosorveglianza per proteggere la propria abitazione, è imprescindibile attenersi a un insieme di normative che possono variare in base al contesto di installazione.
Nel caso in cui una telecamera sia installata all’interno di una casa e sia operativa, è fondamentale che gli individui presenti all’interno dell’area sotto sorveglianza siano informati della sua presenza e concedano un consenso preventivo a tale invasione della loro privacy. Questo requisito rimane valido anche nel caso in cui non vi sia alcuna registrazione delle immagini, ma solo un monitoraggio remoto delle stesse (ad esempio tramite dispositivi mobili come gli smartphone).
Qualsiasi violazione di questa disposizione comporta l’applicazione dell’articolo 615-bis del Codice Penale, che definisce le “interferenze illecite nella vita privata” e prevede pene che vanno dalla reclusione da sei mesi a quattro anni.
È vietato monitorare il coniuge o il convivente quando si è fuori casa, così come non è consentito farlo nei confronti di anziani o figli minorenni, poiché anche loro godono di diritti di privacy protetti dalla legge. Nel caso dei bambini piccoli, l’atto più grave perseguibile è l’abbandono di persona incapace, che può configurarsi anche dopo brevi periodi di assenza.
Al contrario, la registrazione all’interno della propria abitazione è legittima solo se il soggetto che effettua tale registrazione è presente fisicamente nel momento stesso della registrazione.
In conclusione, la differenza fondamentale risiede nella presenza o assenza del soggetto che effettua la registrazione all’interno del luogo in cui le telecamere sono attive. Solo quando tale individuo non è presente, l’attivazione del sistema di videosorveglianza (sia video che audio) per osservare le attività di altri costituisce un reato.
La posizione di una telecamera sul pianerottolo del condominio, invece, richiede determinate considerazioni. Non è necessario né che venga autorizzata dall’assemblea né che sia segnalata con un cartello apposito, come invece è richiesto per un sistema di videosorveglianza condominiale. Inoltre, la telecamera non deve riprendere gli spazi comuni come le scale o l’ascensore, né quelli che appartengono al vicino, come la porta d’ingresso della sua abitazione, a meno che non sia un semplice oggetto di plastica senza capacità di registrazione.
L’angolo di ripresa della telecamera deve essere limitato in modo da coprire solo lo spazio di fronte alla propria porta di casa, simile all’area che sarebbe visibile attraverso uno spioncino. È importante notare che, secondo la giurisprudenza, questa zona – dove si trova il tappeto di ingresso – è considerata parte della dimora privata, equiparata all’interno dell’abitazione stessa.
Le considerazioni applicate alla telecamera privata sono altrettanto valide quando si tratta di installare uno spioncino digitale, connesso elettronicamente allo smartphone per consentire la visualizzazione di chi si trova fuori dalla porta di casa. Anche in questo caso, è importante garantire che il dispositivo non venga utilizzato per monitorare i movimenti del vicino.
La Cassazione con ordinanza n. 7289 del 19 marzo 2024 ha sostenuto che è possibile posizionare una telecamera di sorveglianza esterna alla propria abitazione, anche in presenza di un vicino che attraversi la zona per ragioni di passaggio; non occorre ottenere il suo consenso per procedere.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha evidenziato la necessità di aderire al principio di proporzionalità: le telecamere devono essere configurate in modo tale da coprire esclusivamente l’area specifica che si desidera sorvegliare. È importante evitare, per quanto possibile, di catturare immagini di aree non pertinenti alla sicurezza dell’immobile o che possano impattare sui diritti di privacy altrui.
Se vi è il dubbio di essere ascoltati e spiati all’interno della propria abitazione, gli investigatori privati possono essere chiamati ad effettuare una bonifica elettronica ed ambientale. Inizialmente verrà condotta un’ispezione visiva degli ambienti interessati, successivamente verranno esaminati gli spazi con la giusta attrezzatura come rilevatori professionali “hi-tech” di microspie, ovvero dispositivi elettronici appositamente progettati per individuare e rilevare i segnali a radiofrequenza generati da microspie o telecamere occultate di ogni tipo: trasmettitori di segnali audio e/o video.
Fonte: leleggepertutti.it;
