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Dopo numerosi anni di attese, con il decreto ministeriale del 18 maggio 2022 (in allegato) il tesserino di riconoscimento per gli investigatori privati è diventato realtà.
Il tesserino è a tutti gli effetti uno strumento fondamentale per esercitare una professione riconosciuta regolarmente dalla legge e le cui prove, se ottenute rispettando determinate regole, sono valide in tribunale.
Di seguito tutto ciò che bisogna sapere sul tesserino:
A CHI SPETTA:
– ai titolari degli istituti di investigazione privata, a cui è stata rilasciata la licenza ex art. 134 TULPS (circolare del 23 novembre 2022);
– agli investigatori dipendenti, che operano nell’ambito di un istituto di investigazione privata, svolgendo attività di investigazione e di ricerca, per i quali il titolare abbia richiesto l’autorizzazione al Prefetto;
A CHI NON SPETTA: non è previsto per “i dipendenti degli istituti di investigazione che svolgono attività di natura diversa, amministrativa o contabile” e nemmeno per “le agenzie d’affari’, che ex art. 115 T.U.L.P.S. sono legittimate al solo svolgimento di attività di intermediazione, finalizzata a mettere in contatto due parti contraenti;
CARATTERISTICHE: ha lo stesso valore della carta d’identità, deve riportare le generalità del soggetto, l’indicazione dell’istituto di cui è titolare o di appartenenza, gli estremi della licenza rilasciata dal Prefetto. Il decreto riportato all’inizio, nell’allegato A, specifica che: il documento deve avere il formato 70×100 mm, deve contenere la fotografia del soggetto e che deve presentare la veste grafica e le caratteristiche anticontraffazione. I dati devono essere ben visibili sia sul fronte che sul retro;
PROCEDURA: il richiedente dovrà compilare un modulo di richiesta, disponibile in formato pdf interattivo, nel quale dovrà riportare tutte le informazioni che saranno poi stampate sul tesserino; va allegata anche una fototessera del richiedente, conforme alle raccomandazioni ICAO (“applicata in originale con colla o biadesivo evitando di spillarla con puntine metalliche”). Il tesserino deve essere rilasciato dalla prefettura, che lo concede “sulla base della licenza di cui all’art. 134 TULPS rilasciata o rinnovata al titolare dell’istituto di investigazione privata o dell’investigatore privato dipendente”. La produzione, la personalizzazione e anche la stampa sono a carico dell’Istituto Poligrafico della Zecca di Stato;
VALIDITÀ: il tesserino avrà validità pari a quella della licenza. Diversamente dalla licenza, però, non può essere rinnovato. All’atto del rinnovo della stessa, la Prefettura provvederà a ritirare il tesserino scaduto e rilasciarne uno nuovo all’interessato. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, l’interessato deve sporgere denuncia ad un ufficio o comando della Forze di Polizia; successivamente potrà richiedere il duplicato del tesserino ancora in corso di validità;
SCADENZA: a partire dal 24 settembre 2022, la normativa prevede che il tesserino venga emesso al primo rilascio o al rinnovo della licenza ex. art 134 TULPS;
UTILITÀ: il tesserino permetterà agli investigatori privati di svolgere le proprie attività, anche ad esempio presso le banche dati della PA, precluse al cittadino comune. Quest’ultimo, se sospettoso di un’attività, potrà osservare il tesserino ed eventualmente consultare l’elenco della Prefettura di competenza che ha rilasciato l’autorizzazione.
Ricordiamo, infine, che ad oggi non esiste un albo vero e proprio per la professione di investigatore privato, in quanto risulta essere un’attività ibrida, regolata solamente in termini autorizzatori.
Fonte: FIRSTNet/ForensicNews
