Confidentiality Guaranteed
Confidentiality Guaranteed

Con la sentenza n. 109 del 3 gennaio 2024, la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha confermato quanto era già stato stabilito dalla Corte d’appello, ovvero la legittimità del licenziamento per giusta causa della direttrice di una filiale di banca.
Nello specifico, alla dipendente erano state addebitate plurime e reiterate condotte realizzate in violazione degli obblighi propri della funzione ricoperta. La donna intratteneva rapporti con alcuni clienti della banca, ed in particolare era coinvolta nell’attività e negli affari privati di un soggetto che attuava finanziamenti onerosi ad altri clienti della banca.
La Corte territoriale aveva ritenuto provati i suddetti addebiti, con piena concorrenza della giusta causa di recesso. In particolare, era stato evidenziata la centralità della donna nelle trattative, emersa in modo palese nel contenuto delle intercettazioni che erano state disposte in una parallela indagine penale a suo carico.
Da queste intercettazioni, era emerso che la responsabile di filiale si fosse impegnata per la buona riuscita delle suddette operazioni di cessione del credito, anche durante l’attività lavorativa e negli stessi locali della banca. Tutto ciò mantenendo rapporti con entrambe le parti, consigliando, dando indicazioni su cosa fare, gestendo qualsiasi tipo di richiesta, emergenza o conflitto potesse verificarsi. La donna è stata per questo individuata da entrambi come soggetto di riferimento della trattativa.
Gli Ermellini hanno ritenuto che l’argomentazione contenuta nella decisione di secondo grado fosse plausibile, e perciò di contro le affermazioni con cui la lavoratrice aveva invocato la nullità della sentenza non erano fondate.
La condotta posta in essere dalla donna era idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, a prescindere dalla rilevanza penale della stessa, e proprio per questo motivo non fu rilevante il fatto che per gli stessi comportamenti era stata penalmente assolta.
In conclusione, ciò che risulta da questa sentenza è che la condotta del responsabile di filiale che, durante l’orario di lavoro e nei locali della banca, si “spende” al fine “di consentire il buon fine delle operazioni di concessione di credito erogati non dall’istituto di credito bensì da un cliente ad altri clienti”, è sanzionabile mediante licenziamento disciplinare.
In casi come questi, molte aziende si rivolgono alle agenzie investigative autorizzate richiedendo i cosiddetti controlli difensivi, per poter prevenire situazioni di questo tipo, oppure, in caso abbiano già dei sospetti, per monitorare i dipendenti e procurare le prove utili da utilizzare, se necessario, anche in sede di giudizio.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio del dipendente;
-Attività di Assunzioni Programmate;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Testimonianza in Tribunale, se necessario.
Fonte: lavorosi.it.
