Confidentiality Guaranteed
Confidentiality Guaranteed

Ogni dipendente ha l’obbligo di adottare un comportamento leale e in linea con gli interessi dell’azienda, evitando qualsiasi azione che possa minare il rapporto di fiducia o entrare in contrasto con gli obiettivi e la struttura organizzativa, anche al di fuori dell’orario lavorativo.
A confermarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3405/2025, che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente accusato di aver violato il dovere di fedeltà.
Nel caso specifico, il lavoratore, sebbene assunto con un contratto part-time, svolgeva incarichi operativi e gestionali presso più aziende senza averne dato comunicazione al proprio datore di lavoro, contravvenendo così alle normative interne e al codice etico aziendale.
Il comportamento sleale di un lavoratore può compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e pregiudicare il buon andamento dell’azienda. Questo include azioni che vanno contro gli interessi aziendali, come la concorrenza sleale, l’omissione di informazioni rilevanti o il mancato rispetto delle regole interne.
La legge tutela le imprese da tali condotte, prevedendo sanzioni fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi. Attraverso l’attività di monitoraggio, gli investigatori privati possono verificare la condotta del dipendente e raccogliere prove di eventuali illeciti.
Le prove raccolte, tra cui report fotografici e video, possono essere utilizzate in sede di contenzioso e, se necessario, possono essere supportate dalla testimonianza diretta dell’investigatore.
La legittimità di tali indagini è stata più volte confermata dalla giurisprudenza in materia.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Testimonianza in tribunale, se necessario.
Fonte: giuslavoristi.it
