Confidentiality Guaranteed
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Il medico privato, convenzionato con l’ASL e incaricato temporaneamente del servizio di guardia medica, deve essere considerato un pubblico ufficiale e non semplicemente un incaricato di pubblico servizio, come già affermato anche per i medici che operano nel Servizio Sanitario Nazionale.
La scheda compilata da tale medico, nella quale si attestano le prestazioni effettuate durante il servizio temporaneo di guardia turistica, è da considerarsi a tutti gli effetti un atto pubblico. Una sua eventuale falsificazione è rilevante penalmente anche se il documento non ha valore esterno, ma solo all’interno del sistema documentale della pubblica amministrazione. Questo principio si applica anche quando il documento è informatico.
Con la sentenza n. 26756/2025, la Corte di Cassazione Penale – pur dichiarando estinto il reato per prescrizione – ha comunque escluso che il fatto non costituisse reato o che fosse manifestamente irrilevante, ritenendo quindi non possibile emettere una sentenza di assoluzione nel merito.
L’articolo 479 del Codice penale, che riguarda il falso ideologico in atto pubblico, fa riferimento a documenti che “fanno fede”, ma ciò non significa che il documento debba necessariamente avere valore verso soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Anche la sola efficacia probatoria all’interno della PA è sufficiente a integrare il reato.
Questo vale anche per i documenti informatici: la Cassazione ha chiarito che la loro rilevanza probatoria può riguardare anche i rapporti interni della pubblica amministrazione e non solo verso terzi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.
Il medico, nella sua difesa, aveva sostenuto che barrare la casella “visita domiciliare” nel report informatico, quando in realtà era stata effettuata solo una consulenza telefonica, poteva essere al massimo una violazione deontologica, ma non un falso ideologico, perché non era stata indicata esplicitamente una visita mai avvenuta.
Aveva inoltre fatto presente che il sistema registrava l’orario di compilazione del documento, e non quello in cui era stata realmente effettuata la consulenza, sottolineando quindi un possibile limite tecnico più che una falsificazione. Tuttavia, questo aspetto non è stato ritenuto rilevante dalla Cassazione ai fini dell’esclusione del reato.
Infine, il medico aveva invocato l’applicazione dell’articolo 491-bis del Codice penale, relativo al falso in documenti informatici pubblici. Secondo la sua tesi, il report interno tra lui e l’AUSL non poteva avere efficacia probatoria e, quindi, non rientrava nel tipo di documento tutelato dalla norma. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che anche i documenti interni alla pubblica amministrazione possono avere valore pubblico e probatorio, e dunque rientrare nella fattispecie sanzionata.
Qualora vi fossero dubbi circa la sussistenza dello stato di malattia del dipendente, il datore di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, può richiedere i c.d. controlli difensivi ad una agenzia investigativa autorizzata.
Come possono intervenire gli investigatori privati in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in malattia;
-Attività di Web Intelligence OSINTe SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
–Testimonianza in Tribunale per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/
